Se l’azienda cambia il contratto applicato ai propri dipendenti, a favore di uno non iscrivibile al Fondo, è necessario comunicare tale variazione mediante la compilazione dell’apposita autocertificazione.
In caso di cessazione di attività o messa in liquidazione di un’azienda, è necessario far compilare dal legale rappresentante dell’azienda un’apposita autocertificazione.
Se un’azienda non è più gestita dal proprio studio, è necessario informare l’azienda stessa della necessità di compilare ed inviarci il modulo di cambio consulente, scaricabile dall’area “Aziende, consulenti e centri servizi – cambio consulente” del sito di Fondo Est.
In caso di cassa integrazione, aspettativa non retribuita, maternità facoltativa e/o mobilità il versamento del contributo non è obbligatorio. In questo caso è, pertanto, possibile sospendere i dipendenti inserendo tale sospensione nel file xml. Il versamento riprenderà alla fine della sospensione.
In caso di cessazione ramo o fusione tra due aziende è necessario inviare una comunicazione all’indirizzo e-mail del referente dell’ufficio contributi o, in assenza, a quello generico info@fondoest.it.
In caso di errato inserimento di un’azienda e dei suoi dipendenti è necessario farci pervenire l’apposita autocertificazione, compilata dal legale rappresentante dell’azienda.