FAQ & Manuali

Nei periodi di aspettativa non retribuita e in quelli di cassa integrazione e fis è dovuto il contributo a Fondo Est?

Il Regolamento del Fondo Est consente per tali periodi (salvo diverso accordo fra datore di lavoro e lavoratore) la sospensione del pagamento dei contributi.

Attenzione: nel caso in cui il Contratto collettivo nazionale di lavoro preveda una quota a carico del dipendente, va sospeso sia il contributo ordinario che quello a carico dipendente.

In questi casi i lavoratori, per il periodo di sospensione dal lavoro, possono usufruire del “Versamento Volontario” (leggere F.A.Q. della sezione versamento volontario o art. 3 del Regolamento o Circolare 2/2010)

Al termine della sospensione, l’azienda dovrà riprendere i versamenti, reinserendo il/i dipendente/i nelle liste, che vengono inviate mensilmente per via telematica, con le modalità previste su Co.Re. (inserimento manuale da liste precedenti, file Excel, file Xml).

Per la corretta gestione delle sospensioni si legga la faq “Cosa devo fare in caso di sospensione del rapporto di lavoro (cassa integrazione, aspettativa non retribuita, maternità facoltativa) per uno o più dipendenti?”.