Esiste giurisprudenza di legittimità in relazione a Fondo EST?
Cass. 22 luglio 1992 n.8842 “La costituzione e il funzionamento della Cassa CIALA costituiscono un obbligo incombente necessariamente sulle associazioni sindacali (e ad esse non possono surrogarsi le parti del rapporto di lavoro). Ma una volta che la Cassa sia stata costituita, sorge l'obbligo a carico del datore di lavoro e del lavoratore di provvedere al versamento dei relativi contributi, perché tale versamento serve ad attuare la parte normativa del contratto collettivo, che impone l'integrazione del trattamento economico previsto dalla legge in caso di malattia o infortunio. E poiché di tale versamento si trattava nella specie, non veniva in discussione la parte obbligatoria del contratto collettivo, già attuata nella provincia di Foggia da parte delle associazioni sindacali stipulanti, ma la parte normativa”. (Conformi anche Cassazione n. 9145/92 e n. 8576/92).
Cass.88/3712 “I contratti collettivi post-corporativi … benché - di per sé - non vincolino i non iscritti alle associazioni stipulanti, non sono per i medesimi privi di rilievo, potendo la relativa disciplina in tema di trattamento economico essere utilizzata dal giudice ai fini della determinazione della retribuzione spettante ai sensi dell’art. 36 cost ad un lavoratore a cui detta contrattazione collettiva non sia direttamente applicabile” cfr ancheCass.89/1486; Cass.90/3687.