Esiste giurisprudenza specifica in relazione a Fondo EST?
Fra le sentenze “di merito” di una certa rilevanza si ricordano:
Sentenza del 15 gennaio 2013
Il giudice del Tribunale di Torino, sezione Lavoro, ha condannato l’azienda al pagamento delle prestazioni sanitarie a cui la dipendente avrebbe avuto diritto se fosse stata iscritta a Fondo Est, in quanto «le quote e i contributi fanno parte del trattamento economico complessivo spettante al lavoratore», riconducendo l’art. 95 del CCNL Terziario alla parte economico/normativa e non a quella obbligatoria. Il disposto dell’art. 95 rientra, infatti, tra le parti del CCNL vincolanti anche per i datori di lavoro che, pur non essendo iscritti alle associazioni stipulanti, abbiano di fatto applicato detto contratto collettivo di lavoro.
Sentenza del 3 giugno 2015
Il giudice di Torino, sezione Lavoro, ha riconosciuto che l’azienda è vincolata all’applicazione integrale del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Turismo, ha stabilito il diritto delle ricorrenti ad essere iscritte al Fondo Est ed ha condannato il datore di lavoro al pagamento delle spese sostenute per gli accertamenti diagnostici e per i ticket che sarebbero stati rimborsati da Fondo Est in quanto rientranti nel proprio Piano Sanitario.
Sentenza del 14 aprile 2018
Il giudice di Verona, sezione Lavoro, ha riconosciuto che l’obbligo di provvedere alla contribuzione del finanziamento del Fondo grava su tutti i datori di lavoro che applichino di fatto la parte normativa-retributiva del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Turismo, anche se non iscritti alle organizzazioni contraenti. Pertanto, il giudice ha condannato l’azienda ad iscrivere i ricorrenti al Fondo Est e a versare le quote previste con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di lavoro, condannandola, inoltre, al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata erogazione delle prestazioni sanitarie.