Quali altre informazioni possono essere fornite tramite autocertificazione?
Oltre al lavoratore al primo impiego, l’autocertificazione può essere utilizzata nei seguenti casi:
- Il figlio è nato o è stato adottato dopo la presentazione del Modello 730 o della Certificazione Unica (CU).
- Il figlio è residente all’estero e non è iscritto all’anagrafe italiana.
- Il figlio è stato affidato temporaneamente o è in fase di preadozione, senza documentazione definitiva.
- Il figlio è riconosciuto da un solo genitore.
- Il figlio è convivente ma non risulta nello stato di famiglia.
- Il figlio è appena rientrato in Italia e non è ancora registrato nel sistema fiscale.
- Il figlio è minore di lavoratore straniero, residente in Italia o all’estero, senza documentazione fiscale italiana.
- È figlio di genitori separati o divorziati e non è stata ancora definita o aggiornata la documentazione fiscale di carico.
Anche in questi casi, inviando l’autocertificazione si autorizza Fondo Est a verificare le informazioni rese presso gli Enti competenti.