FAQ, Glossario & Manuali

È possibile che un datore di lavoro ed un lavoratore applichino esplicitamente un CCNL prevedendo, però, la non adesione al Fondo EST?

La possibilità di modifiche ai CCNL è regolamentata  dagli art.li 2077 e  2113 c.c.. L’art. 2077 c.c. prevede che le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”.  (Secondo Cass. 80/5156 e Cass. 66/2274 le norme contenute nell’art. 2077 c.c. sono espressamente applicabili anche ai contratti collettivi previsti dal vigente ordinamento).

Il citato art. 2077 c.c. deve, in ogni caso, trovare applicazione con il combinato disposto dell’art. 2113 c.c. il quale prevede “la nullità delle rinunce o transazioni che abbiano ad oggetto disposizioni inderogabili di legge e dei contratti o accordi collettivi”. Le disposizioni dei CCNL, in particolare, sono derogabili solo ove i CCNL stessi lo prevedano espressamente. Non è, quindi, possibile applicare un CCNL che preveda i versamenti a Fondo EST senza la conseguente adesione al Fondo e ciò in quanto, anche ove fosse diversamente previsto dalla contrattazione individuale troverebbe, comunque, applicazione il principio che statuisce la nullità delle rinunce riguardanti le parti inderogabili di un CCNL.

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