Requisiti e Modalità
Dal 1° settembre 2025, in via sperimentale, possono usufruire gratuitamente di alcune prestazioni i minori fiscalmente a carico delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti con coperture a Fondo Est.
Si intendono i figli (inclusi quelli naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) con età inferiore ai 18 anni a carico dei genitori (o di chi ne ha la tutela/affidamento).
Innanzitutto, va effettuato il censimento del nucleo familiare, inserendo esclusivamente i figli minori a carico.
Il censimento può essere effettuato esclusivamente on line, accedendo alla propria Area Riservata MyFondoEst.
Una volta entrati occorrerà cliccare sul link "Gestione familiari", che compare nel menù a sinistra della pagina.
Si aprirà una schermata nella quale compariranno i dati del capo-nucleo, ossia del lavoratore o della lavoratrice iscritti a Fondo Est. A quel punto basterà inserire i dati anagrafici e di residenza di ciascun figlio.
Dopo aver caricato i documenti fiscali che attestano che i minori sono fiscalmente a carico e aver conferito il consenso necessario per il trattamento dei dati personali, per terminare il processo basterà spuntare la dichiarazione di veridicità dei dati e dei documenti inseriti e relativi al proprio nucleo.
A quel punto si dovrà attendere due giorni lavorativi perché il nucleo familiare e i documenti vengano validati. Se ci dovessero essere problemi (documento illeggibile, discrepanze sul codice fiscale, ecc.) verrà inviata una mail con la richiesta di rettificare l’errore.
Sostanzialmente si tratta della dichiarazione dei redditi del genitore ed esclusivamente il prospetto familiari a carico.
Pertanto stiamo parlando di:
- Certificazione Unica (CU);
- Dichiarazione dei Redditi (Modello 730 o Modello Redditi Persone Fisiche).
Si ha la possibilità di scaricare un’autocertificazione che va compilata, firmata e caricata sulla piattaforma.
Attenzione: inviando l’autocertificazione si autorizza Fondo Est a verificare le informazioni rese presso gli Enti competenti.
Oltre al lavoratore al primo impiego, l’autocertificazione può essere utilizzata nei seguenti casi:
- Il figlio è nato o è stato adottato dopo la presentazione del Modello 730 o della Certificazione Unica (CU).
- Il figlio è residente all’estero e non è iscritto all’anagrafe italiana.
- Il figlio è stato affidato temporaneamente o è in fase di preadozione, senza documentazione definitiva.
- Il figlio è riconosciuto da un solo genitore.
- Il figlio è convivente ma non risulta nello stato di famiglia.
- Il figlio è appena rientrato in Italia e non è ancora registrato nel sistema fiscale.
- Il figlio è minore di lavoratore straniero, residente in Italia o all’estero, senza documentazione fiscale italiana.
- È figlio di genitori separati o divorziati e non è stata ancora definita o aggiornata la documentazione fiscale di carico.
Anche in questi casi, inviando l’autocertificazione si autorizza Fondo Est a verificare le informazioni rese presso gli Enti competenti.
Sì, i dati possono essere modificati o integrati in qualsiasi momento.
Per maggiori informazioni si può consultare il Manuale Iscritto - Censimento Familiari.
Tuttavia va precisato che a tutti gli effetti si tratterà di un nuovo censimento e pertanto occorrerà attendere due giorni lavorativi perché il nucleo venga validato.
Sì, i documenti verranno controllati per verificare la coerenza con i dati inseriti per il censimento. In caso di dichiarazioni mendaci o documentazione non veritiera, il Fondo si riserva di segnalare l’abuso agli enti competenti e di sospendere l’eventuale copertura attivata irregolarmente.
Si, possono farlo entrambi, ma le prestazioni potranno essere richieste solo da un genitore.
Sì, a partire dal 1° aprile di ogni anno, il capo-nucleo dovrà effettuare un nuovo censimento, comunicando se vi è stata una variazione anagrafica, ma soprattutto per inviare la documentazione fiscale riferita all’anno precedente. Solo per il 2025 il censimento si è aperto il 15 luglio.
Sostanzialmente la copertura dei figli seguirà quella del capo-nucleo, ossia della lavoratrice o del lavoratore iscritto in copertura a Fondo Est.
Pertanto, se Il capo-nucleo non ha coperture perché vi è stata una sospensione del rapporto lavorativo (es. aspettativa) o se il rapporto è cessato, non vi sarà copertura sanitaria neppure per il minore.
Sì, se un minore è stato iscritto da entrambi i genitori, la copertura sarà garantita anche se solo uno dei due capo-nucleo dovesse risultare regolarmente in copertura sanitaria.
Al compimento del diciottesimo anno non potrà più usufruire delle prestazioni previste dal Fondo.