Requisiti e Modalità
Dopo un primo periodo di sperimentazione, iniziato a settembre 2025, a partire dal 1° gennaio 2026, Fondo Est ha esteso, gratuitamente, alcune prestazioni sanitarie ai figli minori delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti, eliminando il requisito del fiscalmente a carico.
Si intendono i figli (naturali, riconosciuti, adottivi, affidati) di età inferiore a 18 anni.
Innanzitutto, va effettuato il censimento online, accedendo alla propria area riservata su MyFondoEst.
Una volta entrati nell’area riservata occorrerà cliccare il link “Gestione familiari”, che compare nel menù a sinistra della pagina.
Cliccando, poi, il bottone in alto a destra “Censisci nucleo familiare”, si aprirà una schermata nella quale compariranno i dati della lavoratrice o del lavoratore iscritti al Fondo che da questo momento prenderà il nome di “Capo-nucleo”.
A quel punto basterà inserire i dati anagrafici e di residenza del primo figlio minore che si intende censire e caricare uno, e uno solo, dei documenti richiesti.
In caso di più figli occorre inserire per ognuno di essi i dati anagrafici e di residenza ed effettuare il download di uno dei documenti richiesti.
Innanzitutto va precisato che per ogni minore occorre associare un solo documento fra questi:
- Esclusivamente il prospetto "Familiari a carico" presente nella Certificazione unica (CU) dove sono presenti i figli (non è necessario inviare tutto il documento).
- Esclusivamente il prospetto “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” della dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello redditi persone fisiche). Anche in questo caso non è necessario inviare tutto il documento.
- Copia integrale dell'atto di nascita (da cui si possa evincere la genitorialità).
- Estratto per riassunto dai registri degli atti di nascita (da cui si possa evincere la genitorialità).
- Certificato di stato di famiglia con rapporti di parentela.
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Autocertificazione). Ammessa solo in casistiche residuali e limitate, previa valutazione e autorizzazione del Fondo.
Dopo averla compilata on line, va scaricata, firmata e ricaricata sulla piattaforma.
Una volta confermata la validazione del minore da parte del Fondo, il capo nucleo ha un anno di tempo per presentare uno dei documenti richiesti che sostituisca l’autocertificazione. Nel caso in cui questo non avvenisse le prestazioni sanitarie saranno bloccate.
Attenzione: inviando l’autocertificazione si autorizza Fondo Est a verificare le informazioni rese presso gli Enti competenti.
Dopo aver completato il censimento, è necessario attendere fino a un massimo di due giorni lavorativi per la validazione del minore e dei documenti caricati.
Nulla, l’iscrizione è effettiva dal giorno successivo la validazione e da quel momento il minore risulterà in copertura sanitaria fino al compimento del diciottesimo anno di età.
In caso di problemi (ad esempio, documento illeggibile o discrepanze nel codice fiscale), verrà inviata una comunicazione via email al capo-nucleo per la rettifica dell'errore.
Sì, è possibile modificare i dati inseriti in qualsiasi momento, ad esempio per censire un nascituro o in caso di adozione/affidamento. Ogni modifica comporterà un nuovo censimento, richiedendo un'attesa di due giorni lavorativi per la validazione.
Sì, i documenti verranno controllati per verificare la coerenza con i dati inseriti per il censimento. In caso di dichiarazioni mendaci o documentazione non veritiera, il Fondo si riserva di segnalare l’abuso agli enti competenti e di sospendere l’eventuale copertura attivata irregolarmente.
Entrambi i genitori possono censire i minori, ognuno dalla propria “Area Riservata”, ma solo uno dei due potrà richiedere le prestazioni previste.
No, perché essendo stato eliminato dal 1° gennaio 2026 il requisito del fiscalmente a carico per la loro registrazione, il figlio resterà iscritto fino al compimento dei 18 anni. Basterà quindi solo inserire, in fase di primo censimento, uno dei documenti richiesti.
No. Il censimento e la validazione del minore non necessita di ulteriori aggiornamenti. Pertanto il minore iscritto nel 2025 rimarrà con copertura sanitaria fino al compimento del diciottesimo anno di età.
La copertura dei figli seguirà quella del capo-nucleo, ossia della lavoratrice o del lavoratore iscritto già in copertura a Fondo Est.
Pertanto, se il capo-nucleo non ha coperture perché vi è stata una sospensione del rapporto di lavoro (es. aspettativa), se il rapporto è cessato o l’azienda è inadempiente, non vi sarà copertura sanitaria neppure per il minore.
Sì, se un minore è stato iscritto da entrambi i genitori, le prestazioni saranno garantite anche se solo uno dei due capo-nucleo è regolarmente in copertura sanitaria.
È facoltà del capo nucleo richiedere la chiusura della posizione del minore in qualsiasi momento, rinunciando in tal modo alle prestazioni previste per quel figlio.