Familiari Iscritti (Coniugi) - Censimento
Requisiti e Modalità
Innanzitutto, va effettuato il censimento online, accedendo alla tua Area Riservata su MyFondoEst.
Una volta entrato nell’area riservata occorrerà cliccare il link “Gestione familiari”, che compare nel menù a sinistra della pagina.
Cliccando, poi, il bottone in alto a destra “Censisci nucleo familiare”, si aprirà una schermata nella quale compariranno i dati della lavoratrice o del lavoratore iscritti al Fondo che da questo momento prenderà il nome di “Caponucleo”.
A questo punto dovrai inserire tutti i dati anagrafici del coniuge/convivente di fatto.
Per i coniugi (matrimonio o unione civile), occorrerà caricare uno, e uno solo, dei seguenti documenti, attestanti che il coniuge è fiscalmente a carico per l’anno fiscale precedente:
- Esclusivamente il prospetto "Familiari a carico" presente nella Certificazione unica (CU) (non è necessario inviare tutto il documento).
- Esclusivamente il prospetto “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” della dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello redditi persone fisiche). Anche in questo caso non è necessario inviare tutto il documento.
Nel caso in cui il caponucleo non abbia a disposizione la documentazione fiscale per l’anno precedente, è possibile utilizzare la Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (autocertificazione). Dopo averla compilata on line, va scaricata, firmata e ricaricata sulla piattaforma.
Una volta confermata la validazione coniuge da parte del Fondo, il caponucleo può, in qualsiasi momento, sostituire l’autocertificazione con il documento fiscale relativo all’anno precedente.
Tuttavia, non potrà essere utilizzata l’autocertificazione per più di una volta. Se il primo anno si è utilizzata la dichiarazione sostitutiva, l’anno successivo non potrà essere usata di nuovo.
Attenzione: inviando l’autocertificazione si autorizza Fondo Est a verificare le informazioni rese presso gli Enti competenti.
In base alla legge n. 76 del 2016 (cd. legge Cirinnà), per “conviventi di fatto” si intendono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile” e che abbiano presentato all’Ufficio anagrafico del proprio Comune di residenza il “Modulo di dichiarazione di convivenza di fatto.
Per quanto riguarda i conviventi di fatto, la procedura è un po’ più complicata.
In primo luogo, va caricato il certificato di stato di famiglia con indicazione di convivenza di fatto dal quale si evinca chiaramente che la persona che si vuole iscrivere sia un “convivente di fatto” come previsto dalla L. 76/2016.
Inoltre, poiché dal 2025 il convivente non è più considerato un "familiare" ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia, il convivente del caponucleo dovrà compilare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) nella quale dovrà dichiarare di non aver percepito redditi nell’anno solare precedente (1° gennaio-31 dicembre) o comunque non superiore a 2.840,51 euro.
All’autocertificazione dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità, così come previsto dall’art. 38 del Dpr 445/2000.
Attenzione: inviando l’autocertificazione si autorizza Fondo Est a verificare le informazioni rese presso gli Enti competenti.
Dopo aver completato il censimento, è necessario attendere fino a un massimo di due giorni lavorativi per la validazione del coniuge o convivente di fatto e dei documenti caricati.
Sì, dopo il primo censimento e la validazione della documentazione, il caponucleo dovrà inviare ogni anno la documentazione fiscale – Cu, 730, Unico -dell’anno precedente (per il coniuge) e l’autocertificazione (per il convivente di fatto), dalla propria Area Riservata.
Il caponucleo potrà effettuare tale operazione tra il 1° aprile e il 31 maggio di ogni anno.
In assenza di tale adempimento, la copertura sanitaria del coniuge/convivente di fatto sarà sospesa a partire dal 1° giugno. Le prestazioni potranno essere riattivate esclusivamente dal mese successivo alla trasmissione e validazione della documentazione, senza possibilità di rimborso per le spese sostenute durante il periodo di sospensione.
Sì, i documenti verranno controllati per verificare la coerenza con i dati inseriti per il censimento. In caso di dichiarazioni mendaci o documentazione non veritiera, il Fondo si riserva di segnalare l’abuso agli enti competenti e di sospendere l’eventuale copertura attivata irregolarmente.
La copertura dei coniugi e dei conviventi di fatto seguirà quella del caponucleo, ossia della lavoratrice o del lavoratore iscritto già in copertura a Fondo Est.
Pertanto, se il caponucleo non ha coperture perché vi è stata una sospensione del rapporto di lavoro (es. aspettativa), se il rapporto è cessato o l’azienda è inadempiente, non vi sarà copertura sanitaria neppure per il coniuge/convivente di fatto.
Solo a partire dal 1° giugno 2026, il coniuge o il convivente iscritto potrà attivare la propria Area riservata sul portale di Fondo Est, distinta da quella del capo-nucleo, dalla quale potrà prenotare prestazioni o richiedere rimborsi. La copertura sanitaria, salvo eccezioni, sarà valida fino al 31 maggio 2027.
È facoltà del capo nucleo richiedere la chiusura della posizione del coniuge/convivente di fatto in qualsiasi momento revocando il diritto alla erogazione delle prestazioni previste.
Qualora il coniuge o il convivente di fatto fiscalmente a carico venga assunto da un'azienda che applica contratti collettivi comportanti l'iscrizione a Fondo Est, le tutele in qualità di "familiare" verranno sospese a favore della copertura assicurativa diretta prevista per i lavoratori iscritti.
La posizione come "familiare a carico" potrà essere ripristinata — previa nuova validazione del censimento — solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro (con conseguente ritorno allo stato di coniuge/convivente di fatto a carico) o qualora il reddito complessivo percepito nell'anno rimanga entro i limiti di legge.