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Estratto del CCNL TURISMO
Articolo 156 - Assistenza sanitaria integrativa

(1) Le parti istituiranno, con criteri di rappresentanza paritetica, un fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore turismo, che risponda ai requisiti previsti all'articolo 12, comma 4, lettera f), legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni.

(2) Le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il termine del 31 ottobre 2003, lo statuto ed il regolamento del fondo stesso.

(3) A decorrere dal 1° luglio 2004, sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui al presente contratto. All'atto dell'iscrizione è dovuta al fondo una quota una tantum pari a quindici euro per ciascun iscritto a carico del datore di lavoro.

(4) A decorrere dal 1° luglio 2005, sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui al presente contratto. All'atto dell'iscrizione è dovuta al fondo una quota di iscrizione pari a otto euro a carico del datore di lavoro.

(5) Per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a:
  • per il personale assunto a tempo pieno, sette euro mensili per ciascun iscritto, a carico del datore di lavoro, con decorrenza dal 1° gennaio 2005;

  • per il personale assunto a tempo parziale, cinque euro mensili per ciascun iscritto a carico del datore di lavoro, con decorrenza dal 1° gennaio 2006.


  • ....

    (8) E' consentita l'iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all'azienda per iscritto all'atto dell'assunzione, assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto. L'ammontare dei contributi e della quota di iscrizione è determinato ai sensi di quanto previsto ai commi 4 e 5 per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale.

    (9) Il regolamento del fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che per qualsiasi causa perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

    Dopo l’articolo 156 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 è aggiunto il seguente:

    Articolo ….

    (1) A decorrere dal 1° luglio 2008, il contributo dovuto ai fondi di assistenza sanitaria integrativa ai sensi del comma 5 dell’articolo 156 è pari a euro 10,00 mensili.

    Dopo l’articolo 156 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 è inserito il seguente:

    CHIARIMENTO A VERBALE

    Le parti stipulanti concordano che gli obblighi previsti dal presente contratto, relativamente al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo, sono da riferirsi:

    - Al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (in breve, Fast) per lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai titoli X (aziende alberghiere) e XI (complessi turistico ricettivi all’aria aperta) del presente contratto;
    - All’Ente di assistenza sanitaria integrativa del commercio, del turismo e dei servizi (in breve, Est) per i lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai titoli XII (pubblici esercizi), XIII (stabilimenti balneari), XIV (alberghi diurni) e XV (imprese di viaggi e turismo) del presente contratto.

    Articolo ….

    (1) Le Parti, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale, hanno concordato l’istituzione, a totale carico dei datori di lavoro, del fondo nazionale di cui all’articolo 156 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo del 19 luglio 2003, con l’obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale.

    (2) Sulla base dello stesso articolo 156 i datore di lavoro sono tenuti al versamento delle quote e dei contributi ivi previsti.

    (3) Le Parti si danno, pertanto, atto che nella determinazione della parte normativa/economica del CCNL Turismo si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dall’articolo 156 per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa.

    (4) L’aumento complessivo, derivante dall’applicazione dell’accordo 23 luglio 1993, risulta pertanto comprensivo di tali quote e contributi, che sono parte integrante del trattamento economico.

    (5) Conseguentemente, i lavoratori individuati dall’articolo 156 del CCNL Turismo hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all’assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.

    (6) L’azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relativa prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.
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    Contributi: tel. 06.51.85.11 r.a. Fax 06.51.60.53.20
    Prestazioni: tel. 06.51.03.11 r.a. Fax 06.51.35.725