Accesso rapido
Informazione per gli iscritti
Vi comunichiamo che, dalle 19.30 del 31 maggio fino al 4 giugno, i sistemi informatici di Fondo Est saranno in fase di aggiornamento.
In tali giorni non sarà possibile effettuare prenotazioni relative a visite specialistiche e a diagnostica né dalla propria Area Riservata né chiamando la Centrale Operativa del Fondo. Allo stesso modo non sarà possibile inserire una richiesta di rimborso tramite la procedura online. Inoltre nella giornata di Giovedì 1 giugno il centralino della Centrale Operativa chiude alle ore 19.00. Invitiamo, quindi, chi avesse necessità di effettuare una visita specialistica o prestazioni diagnostiche dal 1° al 5 giugno di prenotarle tempestivamente. Informiamo, inoltre, che a seguito di tali aggiornamenti, dal 5 giugno tutti dovranno effettuare una nuova registrazione per accedere alla propria area riservata.
Informazione per le Aziende, Centri servizi e Consulenti
Si comunica che l’Area riservata di Fondo Est per le Società di Consulenza servizi paghe, Consulenti del lavoro ed Aziende, non sarà raggiungibile dalle ore 19.30 del 26 maggio al 4 giugno 2023 compreso, per consentire la messa online della nuova piattaforma informatica prevista per il 5 giugno.
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NUOVE CREDENZIALI DI ACCESSO DIPENDENTI ISCRITTI

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Ultime F.A.Q.
L’elenco dei gravi eventi morbosi è disponibile sul Piano Sanitario “2023 - Guida alle Prestazioni Sanitarie erogate da Unisalute” o contattando la Centrale Operativa Unisalute al numero 800.016.648 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30.
Il mancato versamento da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti per ciascun dipendente determina la sospensione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa e l’azienda che non versa con regolarità i contributi, potrà, pertanto, essere chiamata in causa dal proprio dipendente per ottenere il risarcimento del danno allo stesso arrecato per non aver potuto godere delle prestazioni assicurative offerte da Fondo EST.
La possibilità di modifiche ai CCNL è regolamentata dagli art.li 2077 e 2113 c.c.. L’art. 2077 c.c. prevede che “le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”. (Secondo Cass. 80/5156 e Cass. 66/2274 le norme contenute nell’art. 2077 c.c. sono espressamente applicabili anche ai contratti collettivi previsti dal vigente ordinamento).
Il citato art. 2077 c.c. deve, in ogni caso, trovare applicazione con il combinato disposto dell’art. 2113 c.c. il quale prevede “la nullità delle rinunce o transazioni che abbiano ad oggetto disposizioni inderogabili di legge e dei contratti o accordi collettivi”. Le disposizioni dei CCNL, in particolare, sono derogabili solo ove i CCNL stessi lo prevedano espressamente. Non è, quindi, possibile applicare un CCNL che preveda i versamenti a Fondo EST senza la conseguente adesione al Fondo e ciò in quanto, anche ove fosse diversamente previsto dalla contrattazione individuale troverebbe, comunque, applicazione il principio che statuisce la nullità delle rinunce riguardanti le parti inderogabili di un CCNL.
Hanno diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria garantite da Fondo Est tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti ai quali si applicano i C.C.N.L. di cui alla FAQ n° 1.
La questione è regolamentata, in primis, dall’art. 2069 c.c. che in tema di efficacia del contratto collettivo, recita “… il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti”.
La costante giurisprudenza ha, in particolare, precisato, non solo, che “…la contrattazione collettiva di diritto comune, ... ha efficacia vincolante esclusivamente per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti” ma anche che detta efficacia vincolante si estende altresì a “coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione ...” Cassazione civile, sez. lav., 05 maggio 2004, n. 8565.
L’adesione a un CCNL può, infatti, avvenire in modo esplicito (ad esempio ove nella lettera di assunzione sia presente una frase simile a “il rapporto di lavoro viene regolamentato ex CCNL Commercio”) o implicito attraverso la concreta applicazione di una pluralità di istituti tipici di uno specifico CCNL.
A riguardo si richiama: Cassazione civile, sez. lav., 06 agosto 2003, n. 11875 “I contratti collettivi di lavoro … si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, …”. Cfr anche Cassazione civile, sez. lav., 23 aprile 1999, n. 4070 e Cassazione civile, Sez. Un., 26 marzo 1997, n. 2665 e Cassazione civile, sez. lav., 25 ottobre 1997, n. 10523.
Cass. 22 luglio 1992 n.8842 “La costituzione e il funzionamento della Cassa CIALA costituiscono un obbligo incombente necessariamente sulle associazioni sindacali (e ad esse non possono surrogarsi le parti del rapporto di lavoro). Ma una volta che la Cassa sia stata costituita, sorge l'obbligo a carico del datore di lavoro e del lavoratore di provvedere al versamento dei relativi contributi, perché tale versamento serve ad attuare la parte normativa del contratto collettivo, che impone l'integrazione del trattamento economico previsto dalla legge in caso di malattia o infortunio. E poiché di tale versamento si trattava nella specie, non veniva in discussione la parte obbligatoria del contratto collettivo, già attuata nella provincia di Foggia da parte delle associazioni sindacali stipulanti, ma la parte normativa”. (Conformi anche Cassazione n. 9145/92 e n. 8576/92).
Cass.88/3712 “I contratti collettivi post-corporativi … benché - di per sé - non vincolino i non iscritti alle associazioni stipulanti, non sono per i medesimi privi di rilievo, potendo la relativa disciplina in tema di trattamento economico essere utilizzata dal giudice ai fini della determinazione della retribuzione spettante ai sensi dell’art. 36 cost ad un lavoratore a cui detta contrattazione collettiva non sia direttamente applicabile” cfr ancheCass.89/1486; Cass.90/3687.
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